Nuovo regolamento europeo: il disciplinare vino biologico

Disciplinare vino biologico: quali indicazioni?

Dopo molti anni di attesa (lo si stava aspettando dal 1991), dall’8 febbraio 2012 esiste il “vino biologico”, grazie all’approvazione del regolamento europeo, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione il 9 marzo 2012.
La normativa stabilisce nuove regole anche per quello che riguarda la vinificazione e la viticoltura, e permette di riportare in etichetta ai vini riconosciuti il logo europeo.
Lo Standing Committee on Organic Farming, il Comitato permanente per l’agricoltura biologica, ha approvato le norme sulla vinificazione bio, quindi al vino viene applicata integralmente la normativa comunitaria, in un processo che passa dal vigneto alla bottiglia, tutelando sia i consumatori ma anche i viticoltori che applicano i fondamenti del biologico sia al vigneto che alla cantina.
L’iter di approvazione non è stato veloce e il testo non è concorde con quello che il settore del biologico italiano aveva proposto, ma è importante che esista un compromesso tra tutti gli Stati europei, che è stato ottenuto anche grazie all’iniziativa di AIAB dentro la Carta Europea di Vinificazione Bio e dentro IFOAM-EU.

Disciplinare vino biologico: il vino biologico in passato

Panorama vigneto | Enjoy Food & Wine

Fino ad oggi era possibile etichettare il vino solamente come “da uva da agricoltura biologica” e non era consentito utilizzare il logo europeo.
Il regolamento è entrato immediatamente in vigore e prevede la possibilità di etichettare come bio anche il vino delle annate precedenti, se in conformità alle norme europee.
Dalla vendemmia 2012 è scomparsa invece la possibilità di etichettare il vino come “da uva da agricoltura biologica”.

Disciplinare vino biologico: il regolamento

I contenuti del disciplinare del vino biologico prevedono una serie di restrizioni nell’utilizzo di certe pratiche enologiche e di sostanze coadiuvanti di processo, oltre che le indicazioni riguardanti i limiti all’utilizzo dei solfiti.
La riduzione dei solfiti è di 50mg/l per i vini secchi e di 30mg/l per i vini più dolci. Gli Stati membri possono comunque richiedere una deroga, giustificata da eventi climatici particolarmente avversi.
In cantina sono vietate la concentrazione parziale a freddo, la desolforazione dei mosti, l’elettrodialisi, la dealcolazione parziale e il trattamento del vino con scambiatori cationici.
Altre pratiche limitate sono il trattamento termico, che non può superare i 70°C e la filtrazione, che non può essere condotta con fori di diametro inferiore agli 0,2 micron.
Per quanto riguarda gli ingredienti e i coadiuvanti di processo, vengono ammessi quasi tutti quelli di origine naturale, preferibilmente di origine biologica, e vengono limitati quelli di sintesi.
Non si possono usare il dimetildicarbonato (DMDC), il polivinilpolipirrolidone (PVPP), il solfito ed il bisolfito di ammonio, l’ureasi, le mannoproteine, la carbossimetilcellulosa, i sorbati, il lisozima e le betaglucasi nonostante l’origine naturale.

 

Fonte immagine:

www.federbio.it

News correlate

Gli articoli correlati: