La Vendemmia Verde

Vendemmia verde: regole e contributi per il 2014

Secondo quanto stabilito dal Regolamento CE 479/2008, con il termine Vendemmia Verde si intende il processo di eliminazione e successiva distruzione dei grappoli d’uva non ancora giunti a maturazione entro il momento dell’invaiatura, ossia quando l’acino raggiunge la maturazione massima, annullando la resa dell’intera superficie coltivata. Per tale pratica possono essere previste misure di sostegno sotto forma di rimborso forfettario per ettaro.

Tutte le operazioni di vendemmia verde possono essere svolte sia con metodo manuale, considerato il più efficace e senz’altro con il minor impatto sull’ambiente, sia con metodi chimici o meccanici, purchè garantiscano la totale distruzione dei grappoli d’uva non maturati. Entrambe le procedure richiedono ovviamente l’impiego di manodopera assolutamente specializzata.
Diversa dalla vendemmia verde è la procedura di diradamento dei grappoli d’uva, completamento dell’opera di potatura invernale e che ha l’obiettivo principale di garantire omogenità nel livello di qualità dei singoli grappoli d’uva, eliminando quelli con cattiva esposizione o di dimensioni inferiori o superiori alla media.

Finalità della Vendemmia Verde

Obiettivo della vendemmia verde è quello di eliminare eccedenze di produzione e garantire un equilibrio tra domanda ed offerta nel mercato del vino, al fine di evitare il crollo del prezzo del vino e dando la priorità a vini di qualità superiore. Tale finalità deve essere raggiunta nel pieno rispetto delle condizioni ambientali e paesaggistiche e delle tradizioni culturali del territorio di interesse. Si tratta, in sostanza, di un sussidio alla non produzione.

Contributi

Poichè la distruzione di parte dei grappoli d’uva coltivati comporta, ovviamente, una perdita dal punto di vista economico per i coltivatori, in termini di mancati profitti e costi opportunità, sono previsti rimborsi e compensazioni che vengono corrisposti in misura forfettaria in proporzione alla dimensione del terreno agricolo. A tal fine, i contributi non possono superare il 50% del totale dei costi direttamente sostenuti per l’attuazione della vendemmia verde e del conseguente minore reddito realizzato. L’importo è determinato in base alla dichiarazione di vendemmia e produzione vitivinicola riferita all’anno precedente.

Requisiti per l’accesso ai contributi

Perchè sia possibile accedere ai contributi previsti, è necessario essere una persona fisica o giuridica che gestiscono unità produttive vitivinicole coltivate con varietà di uva, risultare in buone condizioni ed avere dimensioni minime previste dai regolamenti delle singole Regioni, in base all’accordo previsto tra regioni e Mipaaf.

Come presentare la domanda

Le domande per poter ottenere la compensazione prevista per la vendemmia verde devono essere presentate all’Organismo Pagatore Agea per le superfici ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. La domanda deve fornire indicazioni relative all’unità coltivata con vitigni, per ciascuna Regione dove sono ubicate, il tipo di vite coltivata e la categoria di vino con essa ottenuta.

 

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